Si ricorda che l’obbligo di comunicazione preventiva previsto dalla Legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per il 2007) riguarda anche l’instaurazione di tirocini ed altre forme di esperienza professionale che non costituiscono rapporto di lavoro subordinato. Con riferimento a tale comunicazione si precisa che il soggetto ospitante è tenuto ad effettuare la comunicazione entro il giorno antecedente l’inizio del tirocinio.
Sono esclusi dall’obbligo di comunicazione i tirocini promossi da soggetti ed istituzioni formative (Università, Istituti scolastici, Centri di formazione professionale operanti in regime di convenzione con la Regione o la Provincia) a favore dei propri studenti ed allievi frequentanti con la finalità di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro (deve trattarsi di tirocini svolti all’interno del periodo di frequenza del corso di studi o del corso di formazione).
Si ricorda inoltre che la comunicazione relativa all'instaurazione del tirocinio, a decorrere dal 1° marzo 2008, deve essere fatta obbligatoriamente per via telematica: pertanto, qualora il datore di lavoro non abbia già provveduto, dovrà preventivamente richiedere l'accreditamento al Sistema Informativo Regionale del Lavoro secondo le modalità indicate nella sezione dedicata alle Comunicazioni Obbligatorie di questo stesso sito. La comunicazione inoltrata telematicamente ha la validità della pluriefficacia nei confronti degli Enti previdenziali ed assicurativi (ovvero è utile ai fini dell’assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti degli stessi).