Per le Aziende: Dossier Impresa


Formazione continua e permanente

La Legge 236/93, Art. 9 c. 3,e la legge 8 marzo 2000 n. 53 recante “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura ed alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città”, Art.6,  hanno quale obbiettivo di fondo la formazione dei lavoratori tramite varie tipologie di intervento.
Nel primo caso si mira alla creazione di piani di formazione aziendale, territoriale e settoriale, presentati dalle aziende stesse in accordo con le parti sociali, e di progetti di formativi individuali sotto forma di voucher.
L’obiettivo è mantenere aggiornato il personale e  rendere la formazione una pratica diffusa la nella PMI.
La presentazione dei progetti avviene su apertura di appositi bandi emanati sulla scorta di Circolari ministeriali.
La Legge n. 53/2000 prevede invece l’istituzione del congedo per la formazione continua e l’estensione dei congedi per la formazione; all’Art. 6 viene sancito il diritto del lavoratore al congedo per la partecipazione ad attività formative in una della seguenti modalità:

  • Progetti elaborati sulla base di accordi contrattuali tra imprese e organizzazioni sindacali, che prevedano quote di riduzione dell’orario di lavoro
  • Progetti presentati direttamente dai singoli lavoratori

Fonti normative :

- Legge 236/1993
- Legge 53/2000