Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 19 febbraio 2008, il Decreto Interministeriale del 21 gennaio 2008 concernente le dimissioni volontarie, emanato in attuazione dell’art.1, comma 3 della Legge 188/2007.
Il provvedimento adotta il modulo informatico per la presentazione delle dimissioni volontarie, valido su tutto il territorio nazionale, dotato delle caratteristiche di non contraffazione e falsificazione, rendendo nulle le dimissioni presentate in altra forma.
Il Decreto è entrato in vigore il 5 marzo 2008.
Il provvedimento delle dimissioni volontarie si inserisce nell'attuale quadro normativo quale ulteriore nuova azione di contrasto al lavoro irregolare: ha infatti come primo obiettivo quello di evitare il fenomeno delle c.d. "lettere di dimissione in bianco". Il Decreto Interministeriale 21 gennaio 2008 - attuativo della Legge 188/2007 - non si limita ad adottare il modulo, ma contiene una regolamentazione organica del sistema, definendo i dizionari terminologici e le modalità tecniche di rilascio al lavoratore tramite i soggetti “intermediari".
Cliccando qui è possibile scaricare il fac-simile del modello (non potrà essere utilizzato per la presentazione delle dimissioni in quanto è prevista unicamente la procedura telematica).
E’ on line una sezione del sito del Ministero del Lavoro www.lavoro.gov.it/mdv che descrive le modalità operative relative alla presentazione delle dimissioni volontarie.
Le Dimissioni Volontarie, a decorrere dal 5 marzo 2008, dovranno corrispondere necessariamente a quelle del modulo adottato con il Decreto, pena la nullità delle stesse. La validità viene definita nel tempo: dalla data di emissione fino al 15° giorno successivo.
Il Decreto si applica a tutti i casi di recesso unilaterale del lavoratore (sia nel settore privato – compreso il lavoro domestico – sia nel settore pubblico), nel rispetto del preavviso di cui all'articolo 2118 del codice civile, la cui obbligatorietà non viene meno.
In applicazione del Decreto Interministeriale del 21 gennaio 2008, a decorrere dal 5 marzo i lavoratori che vorranno dimettersi volontariamente potranno compilare il modulo online direttamente sul sito del Ministero oppure potranno recarsi presso uno dei soggetti individuati come “intermediari” dalla Legge 188/2007: le Direzioni Regionali e Provinciali del Lavoro, i Comuni, i Centri per l’Impiego (nonché le organizzazioni sindacali ed i patronati dopo la firma di apposite convenzioni ad hoc con il Ministero). Precisamente:
- il lavoratore può compilare il modulo online, previa autenticazione (rilascio di User Name e Password), direttamente sul sito del Ministero del Lavoro alla pagina appositamente istituita: www.lavoro.gov.it/mdv. Al termine della compilazione il sistema rilascia un codice alfanumerico di identificazione che rende “univoco” il modello e un codice identificativo del modulo, con validazione temporale, attestante il giorno in cui il modulo è stato compilato e dal quale decorrono i quindici giorni entro cui il lavoratore deve consegnare il documento di dimissioni al datore di lavoro. In questo caso il lavoratore non dovrà compilare la Sezione 5 – Dati di Invio, bensì il sistema gli prospetterà i seguenti dati, necessari ad identificarlo: Tipo di documento – Numero di documento – Rilasciato da – Il (data di rilascio). Il modulo contiene una serie di informazioni atte ad identificare le generalità del lavoratore, quelle del datore di lavoro e del rapporto di lavoro da cui si intende recedere; nella Sezione 4 – Dimissioni, nel campo “Data decorrenza dimissioni” occorre indicare “il primo giorno da cui decorre il preavviso, ove previsto dal contratto di lavoro”;
- il lavoratore, indipendentemente dal luogo dove è residente o presta la sua attività, può compilare il modulo rivolgendosi ad uno dei seguenti soggetti, preventivamente abilitati dal sistema
Centri per l'Impiego - Comuni - Direzioni Provinciali del Lavoro – Direzione Regionale del Lavoro di Aosta – Ispettorati del Lavoro delle Province Autonome di Trento e Bolzano e della Regione Siciliana - Organizzazioni Sindacali dei lavoratori* - Istituti di Patronato*
* La legge n. 188/2007 (articolo 1, comma 6) prevede che possano essere stipulate convenzioni ad hoc con le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e con gli Istituti di Patronato, che consentiranno anche a questi soggetti di essere abilitati alla validazione dei moduli. Lo schema di convenzione è stato approvato con Decreto del Ministero del Lavoro del 31.03.2008.
Nel caso in cui il lavoratore si rivolga ad un soggetto abilitato la procedura è la seguente:
- Il lavoratore che intende presentare le dimissioni volontarie deve recarsi presso un soggetto intermediario: Comune, CPI, DPL, DRL;
- Il soggetto intermediario si collega al Sistema Informativo MDV del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed inserisce i dati relativi alla dimissione;
- Il Sistema Informativo MDV rilascia il documento delle Dimissioni Volontarie con un codice univoco ed una data certa di rilascio (il documento ha validità 15 giorni);
- Il soggetto intermediario consegna al lavoratore il documento emesso dal sistema opportunamente vidimato;
- Il lavoratore consegna il documento di Dimissioni al datore di lavoro
Si precisa che la nuova procedura prevista per le dimissioni volontarie deve essere effettuata obbligatoriamente presso le Direzioni Provinciali del Lavoro in caso di dimissioni della lavoratrice per “causa di matrimonio” (ovvero nel periodo compreso tra il giorno della richiesta delle pubblicazioni e l’anno successivo alla celebrazione del matrimonio) nonché nel periodo coperto dalla maternità, per la cui validità è prevista la procedura di convalida avanti al funzionario della Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente.
Il provvedimento delle dimissioni volontarie si applica alle seguenti categorie di rapporti di lavoro:
- lavoro subordinato (articolo 2094 del codice civile) indipendentemente dalle caratteristiche e dalla durata;
- collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, intendendo con essa tutte le tipologie di rapporto di lavoro che la dottrina ha qualificato come “parasubordinato”;
- contratti di collaborazione di natura occasionale (articolo 61, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003) nella quale, pur mancando la continuità, sussiste il coordinamento con il committente: sono le c.d. “mini co.co.co.”;
- associazione in partecipazione (art. 2549 e ss. del codice civile): solo se caratterizzata dall’apporto di lavoro, anche non esclusivo, da parte degli associati, con la sola esclusione dei lavoratori già iscritti ad albi professionali;
- soci di cooperative (articolo 1, comma 3 della legge n. 142/2001, così come modificata dall’articolo 9, comma 1, lett. a) della legge n. 30/2003 e successive integrazioni e modificazioni).
La normativa si applica a tutti i datori di lavoro, ovvero a qualunque persona fisica o giuridica che abbia posto in essere un rapporto di lavoro, anche senza perseguire uno scopo di lucro. Non è prevista alcuna eccezione, né riguardo alla natura giuridica, né con riferimento al settore economico di appartenenza del datore di lavoro. Sono pertanto da considerarsi datori di lavoro ai sensi del Decreto Interministeriale in oggetto:
- i datori di lavoro privati;
- le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici;
- le associazioni (ivi compresi i partiti politici e le organizzazioni sindacali);
- le Onlus;
- gli esercenti arti e professioni;
- i datori di lavoro domestico;
- le società cooperative, in relazione ai rapporti di lavoro con i propri socio-lavoratori.
La disciplina non si applica ai casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro deriva da accordi di risoluzione consensuale bilaterali, che sanciscono la libera manifestazione del consenso, ovvero:
- ai casi di “risoluzione consensuale” effettuati dalle parti ai sensi dell’art. 1372 del codice civile, dai quali si evince l’accordo tra le parti a rescindere il contratto di lavoro;
- alle c.d. “dimissioni incentivate”, che si verificano quando il datore di lavoro favorisce le dimissioni del lavoratore offrendo un incentivo economico per lasciare il posto di lavoro (anche in questo caso, infatti, si evince l’accordo tra le parti);
- alle “cessioni del contratto”, in quanto la cessazione del rapporto non avviene con atto unilaterale ma con accordo trilaterale.
Rispetto alle tipologie di rapporto di lavoro il decreto non si applica:
- ai rapporti di lavoro marittimo, perché regolati da Legge speciale del Codice della Navigazione e non dal Codice Civile;
- alle prestazioni di lavoro accessorio di cui agli artt. 70 e seguenti del D.Lgs. 276/2003;
- agli stages e tirocini in quanto non costituiscono rapporti di lavoro;
- alle prestazioni di lavoro occasionale svolte in regime di piena autonomia ex art. 2222 del codice civile, in quanto non c’è alcun coordinamento tra l’attività del prestatore e quella del committente;
- ai rapporti di agenzia ex art. 1742 del codice civile;
- ai componenti di organi di amministrazione e di controllo di società e partecipanti a collegi e commissioni, purché si configurino come rapporti di lavoro autonomi e non come collaborazioni coordinate e continuative;
- ai rapporti di pubblico impiego che, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 165/2001, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti in quanto non privatizzati e contrattualizzati, ovvero: magistrati ordinari, amministrativi e contabili; avvocati e procuratori dello Stato; personale militare e delle forze di polizia; personale della carriera diplomatica e prefettizia; personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; personale della carriera dirigenziale penitenziaria; dipendenti della Banca d’Italia; dipendenti della CONSOB; dipendenti dell’ISVAP; dipendenti dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato; dipendenti dell’Autorità per i servizi di pubblica utilità; dipendenti dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
La nozione di “prestatori e prestatrici d’opera” cui fa riferimento la legge n. 188/2007 va riferita a coloro che, a differenza di quelli autonomi (il cui rapporto di lavoro è disciplinato dall’art. 2222 del codice civile), agiscono in assenza di rischio economico ed in cui l’oggetto della prestazione e la determinazione del compenso sono legati al raggiungimento di obiettivi: essi svolgono quei lavori “atipici” che vengono definiti “parasubordinati”.
Il decreto inoltre non si applica:
- ai casi di cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato per decorrenza dei termini;
- ai casi di collocamento in quiescenza o in pensione, in quanto l’istituto non coincide con quello delle dimissioni.
- ai casi di recesso unilaterale del lavoratore durante il periodo di prova, previsto dalla contrattazione collettiva che regola il rapporto di lavoro, mancando l’elemento fondamentale del preavviso.
Rientrano invece nella nuova procedura le dimissioni per giusta causa.
N.B. Si informa che eventuali richieste di chiarimenti in merito alla nuova normativa sulle dimissioni volontarie possono essere inviate al servizio messo a disposizione dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale all’indirizzo di posta elettronica mdv@lavoro.gov.it oppure, per il settore del pubblico impiego, all’apposito Ufficio del Dipartimento della Funzione Pubblica competente all’indirizzo uppa@funzionepubblica.it
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