Per le Aziende: Comunicazioni Obbligatorie


new
Lavoro domestico: nuove modalità di comunicazione. "L'art. 16 bis della legge n. 2/2009, comma 11 dispone che, a partire dal giorno 29 gennaio 2009, i datori di lavoro domestici dovranno effettuare direttamente all'INPS e non più al Centro per l'Impiego, le comunicazioni relative all'assunzione, cessazione, trasformazione e proroga del rapporto di lavoro del personale domestico".

Scarica la Circolare del Ministero

Scarica la Circolare dell'INPS
 
new

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministero per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27.12.2007, il Decreto Interministeriale del 30.10.2007 con il quale si stabiliscono le nuove modalità per le comunicazioni obbligatorie on-line (assunzioni, trasformazioni, proroghe e cessazioni dei rapporti di lavoro) da parte dei datori di lavoro, sia pubblici che privati.

Il Decreto entra in vigore dall’11 gennaio 2008


OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE AI SERVIZI PER L’IMPIEGO

L’art. 1, comma 1180, della Legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per l’anno 2007) stabilisce che, a partire dal 1° gennaio 2007, tutte le comunicazioni relative all’instaurazione di un rapporto di:

  1. lavoro subordinato (di qualsiasi tipologia contrattuale);
  2. lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa (agenti e rappresentanti di commercio - collaborazioni coordinate e continuative ex art. 409, n. 3 c.p.c. - lavoro a progetto ex art. 61 D.Lgs. 276/2003);
  3. socio lavoratore di cooperativa (art. 1, comma 3 della Legge 142/2001);
  4. associazione in partecipazione agli utili con apporto lavorativo (art. 2549 del codice civile)

devono essere presentate al Centro per l’Impiego territorialmente competente  (nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro) almeno il giorno antecedente l’instaurazione dei rapporti, mediante documentazione avente data certa.
La norma ricomprende esplicitamente anche i datori di lavoro agricoli, che in precedenza erano tenuti ad effettuare la comunicazione di assunzione direttamente all’INPS (secondo quanto disposto dall’art. 1, comma 9 della Legge 81/2006).
L’obbligo di comunicazione riguarda tutti i datori di lavoro pubblici e privati, ivi comprese le Pubbliche Amministrazioni, qualunque sia la tipologia di assunzione (concorso pubblico, chiamata diretta, selezione dopo avviamento da graduatorie pubbliche, ecc.). In questo caso l’obbligo di comunicazione grava sul dirigente responsabile del procedimento di assunzione.
L’obbligo di comunicazione riguarda altresì l’instaurazione di tirocini ed altre forme di esperienza professionale che non costituiscono rapporto di lavoro subordinato (borse lavoro, lsu, ecc.). L’obbligo sussiste in capo al soggetto ospitante. Si precisa, però, che nulla vieta che la comunicazione sia effettuata in sua vece dal soggetto promotore.**
L’obbligo costituisce un’estensione del principio sancito per il settore edile dall’art. 36/bis, comma 3, della Legge 248/2006.

N.B. Il termine di comunicazione scade alle ore 24.00 del giorno antecedente a quello di effettiva instaurazione del rapporto di lavoro e nulla rileva se trattasi di giorno festivo. L’avvenuto adempimento deve essere provato dal datore di lavoro mediante documentazione da cui si possa evincere la data certa in cui la trasmissione è stata effettuata.

In caso di urgenza connessa ad esigenze produttive la comunicazione può essere effettuata entro i 5 giorni successivi, fermo restando l’obbligo di effettuare entro il giorno antecedente, mediante comunicazione con data certa di trasmissione, una prima informativa al Centro per l’Impiego limitata alla data di inizio della prestazione ed alle generalità del lavoratore e del datore di lavoro (vedi modulo Assunzioni d’urgenza).

Restano escluse dall’obbligo di comunicazione preventiva solo le assunzioni effettuate a causa di “forza maggiore” ovvero a causa di avvenimenti di carattere straordinario che il datore di lavoro non avrebbe potuto oggettivamente prevedere: per esempio gli eventi naturali catastrofici (incendi, alluvioni, terremoti, ecc.). In tali casi la comunicazione di assunzione deve essere effettuata entro il primo giorno utile e, comunque, non oltre il 5° giorno. Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, rispondendo in data 11.07.2007 ad un interpello della Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo di Roma, ha chiarito che la fattispecie di cui all’art. 10, comma 3, del D.Lgs. 368/2001 - ovvero l’assunzione diretta di manodopera, nei settori del turismo e dei pubblici esercizi, per l’esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a 3 giorni, determinata dai contratti collettivi stipulati con i sindacati locali o nazionali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale – rientra nell’ipotesi di assunzione determinata da “forza maggiore” o da “avvenimenti di carattere straordinario”, la cui comunicazione potrà pertanto essere contestuale o successiva e senza essere preceduta dalla preliminare nota informativa sintetica.

N.B. Il Governo, con Decreto Legge n. 147/2007, convertito nella Legge n. 176/2007, ha disposto che le istituzioni scolastiche provvedano alla comunicazione, ai Centri per l’Impiego, dell’instaurazione, trasformazione, variazione o cessazione del rapporto di lavoro entro il termine dei 10 giorni successivi all’evento.

La comunicazione di cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato oppure la diversa data di cessazione dei rapporti di lavoro a termine (precedentemente comunicata all’atto dell’assunzione) dovrà essere effettuata al Centro per l’Impiego territorialmente competente entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento. Restano valide le disposizioni previste da normative speciali quali quelle del collocamento mirato la cui cessazione, ai sensi di quanto disposto dall’art. 10 della Legge 68/99, deve essere effettuata entro 10 giorni dalla data della stessa.

Le Agenzie per il lavoro autorizzate alla somministrazione di manodopera possono effettuare le comunicazioni di assunzione, cessazione e proroga dei lavoratori somministrati entro il giorno 20 del mese successivo alla data di assunzione (ovvero di proroga o cessazione). Le comunicazioni effettuate dalle Agenzie per il lavoro devono essere inviate al Centro per l’Impiego competente per il territorio ove è ubicata la “sede operativa” dell’Agenzia stessa.

** Con riferimento alla comunicazione inerente l'instaurazione dei tirocini si precisa che, qualora la convenzione con l'azienda venga stipulata dal Centro per l'Impiego (quale soggetto promotore), il soggetto ospitante è comunque tenuto ad effettuare la comunicazione entro il giorno antecedente l'inizio del tirocino. Sono esclusi dall’obbligo di comunicazione i tirocini promossi da soggetti ed istituzioni formative (Università, Istituti scolastici, Centri di formazione professionale operanti in regime di convenzione con la Regione o la Provincia) a favore dei propri studenti ed allievi frequentanti con la finalità di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro (deve trattarsi di tirocini svolti all’interno del periodo di frequenza del corso di studi o del corso di formazione).

 
Scarica informativa completa (Obblighi comunicazione Legge Finanziaria 2007)

Documentazione:
DECRETO INTERMINISTERIALE Comunicazioni online
CIRCOLARE MINISTERIALE COMUNICAZIONI ONLINE
MODELLI E REGOLE ONLINE
Scarica informativa completa (Obblighi comunicazione Decreto Interministeriale 30.10.2007)
Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro 11 febbraio 2008
Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro 8 maggio 2008
Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro 25 novembre 2008
Nota del Ministero del Lavoro 27 febbraio 2009
Verbale gruppo tabelle 25 gennaio 2008
Verbale gruppo tabelle 8 Maggio 2008
Verbale gruppo tabelle 19 giugno e 17 luglio 2008
Allegati al Decreto CO
Allegato D - Regole Tecniche per l'aggiornamento
Allegato E - Diario degli aggiornamenti
 
Disposizioni specifiche per la Pubblica Amminsitrazione
Nota Circolare UPPA (Ufficio Personale Pubbliche Amminsitrazioni) n. 1/2008
Nota Circolare UPPA (Ufficio Personale Pubbliche Amminsitrazioni) n. 33/2008

Nuova Modulistica:
Comunicazione Obbligatoria Unificato Urg
Comunicazione Obbligatoria - Lavoro domestico - Assunzione
Comunicazione Obbligatoria - Lavoro domestico - Trasformazione/Proroga/Cessazione
Istruzioni per compilare la Comunicazione Obbligatoria - Lavoro domestico - Assunzione
Istruzioni per compilare la Comunicazione Obbligatoria - Lavoro domestico - Trasformazione/Proroga/Cessazione

Si informa che il Sistema Informativo del Lavoro della Regione Liguria (S.I.L.R.L.) è stato attivato il 1° marzo.Contestualmente è stato disattivato il dominio transitorio messo a disposizione dal Ministero del Lavoro. Per accedere al dominio regionale occorre collegarsi all'indirizzo http://www.regione.liguria.it/co/ , scegliere la tipologia di servizio prescelto (ComOnLine o ComXML) ed inserire le proprie credenziali di accesso attribuite successivamente alla presentazione della domanda di accreditamento ai Centri per l'Impiego.
Per la presentazione della domanda di accreditamento - secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui agli Indirizzi Regionali approvati con deliberazione della Giunta Regionale n.10 del 11 gennaio 2008 - i Soggetti Obbligati / Delegati hanno l'obbligo di compilare la modulistica appositamente predisposta (vedi allegati) e presentarla, nella persona del legale rappresentante o di un suo incaricato, al servizio competente (Centro per l'Impiego) corredata della documentazione ivi richiesta.
Si precisa che la presentazione agli uffici individuati dalle Amministrazioni provinciali (Centri per l'Impiego) avviene ordinariamente secondo il territorio di ubicazione della sede dell'unità locale di lavoro. Nel caso in cui lo stesso datore di lavoro detenga più unità locali ubicate nel territorio di diverse Province Liguri - ovvero nel caso di soggetti delegati che rappresentino più datori di lavoro e quindi siano tenuti ad operare relativamente ad unità locali ubicate nel territorio di più Provincie liguri - la presentazione può avvenire presso un unico Centro per l'Impiego ed è valida per l'accreditamento a compiere le operazioni relative a tutte le unità locali di competenza.
Nel caso di accreditamento di datori di lavoro che abbiano sede al di fuori del territorio regionale ed unità locali in Liguria è consentita, in alternativa alla loro presentazione fisica ai servizi competenti, la trasmissione dei prescritti documenti per posta raccomandata indirizzata ai Centri per l'Impiego. In tal caso le credenziali di accesso verranno inviate dall'ufficio ricevente al richiedente tramite posta raccomandata: è fatto pertanto obbligo al richiedente di specificare a quale indirizzo postale dovranno essere inviate le credenziali di accesso.

Si ricorda che l’obbligo delle comunicazioni telematiche decorre dal 1° marzo 2008. Pertanto le comunicazioni relative all’instaurazione, proroga, trasformazione e cessazione di rapporto di lavoro effettuate utilizzando i moduli cartacei e trasmesse utilizzando i consueti canali (consegna diretta allo sportello del Centro per l’Impiego, fax o raccomandata a/r) successivamente alle ore 24.00 del 29 febbraio sono da ritenersi nulle a tutti gli effetti.

Si precisa inoltre che, in caso di mancato funzionamento dei servizi informatici (sia della Regione che dell’utente), i soggetti obbligati ed abilitati che devono comunicare un'assunzione sono comunque tenuti ad effettuare una comunicazione sintetica d’urgenza utilizzando il modulo “Unificato Urg” ed inviandolo al FAX SERVICE nazionale (848 800 131). Resta fermo l’obbligo di invio della comunicazione telematica al servizio competente nel primo giorno utile successivo (da identificare con il momento nel quale viene ripristinato il malfunzionamento).


Indirizzi regionali accreditamento Sistema Informativo del Lavoro Regione Liguria
Procedure e avvertenze tecniche per l'accreditamento al Sistema Informativo Regionale del Lavoro
Modulo domanda accreditamento datori di lavoro
Modulo domanda accreditamento soggetti delegati
Manuale operativo per la trasmissione informatica delle Comunicazioni Obbligatorie ai servizi competenti


Per assistenza tecnico-informatica è possibile telefonare al numero 0187 779341 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.