L’art. 1, comma 1180, della Legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per l’anno 2007) stabilisce che, a partire dal 1° gennaio 2007, tutte le comunicazioni relative all’instaurazione di un rapporto di:
- lavoro subordinato (di qualsiasi tipologia contrattuale);
- lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa (agenti e rappresentanti di commercio - collaborazioni coordinate e continuative ex art. 409, n. 3 c.p.c. - lavoro a progetto ex art. 61 D.Lgs. 276/2003);
- socio lavoratore di cooperativa (art. 1, comma 3 della Legge 142/2001);
- associazione in partecipazione agli utili con apporto lavorativo (art. 2549 del codice civile)
devono essere presentate al Centro per l’Impiego territorialmente competente (nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro) almeno il giorno antecedente l’instaurazione dei rapporti, mediante documentazione avente data certa.
La norma ricomprende esplicitamente anche i datori di lavoro agricoli, che in precedenza erano tenuti ad effettuare la comunicazione di assunzione direttamente all’INPS (secondo quanto disposto dall’art. 1, comma 9 della Legge 81/2006).
L’obbligo di comunicazione riguarda tutti i datori di lavoro pubblici e privati, ivi comprese le Pubbliche Amministrazioni, qualunque sia la tipologia di assunzione (concorso pubblico, chiamata diretta, selezione dopo avviamento da graduatorie pubbliche, ecc.). In questo caso l’obbligo di comunicazione grava sul dirigente responsabile del procedimento di assunzione.
L’obbligo di comunicazione riguarda altresì l’instaurazione di tirocini ed altre forme di esperienza professionale che non costituiscono rapporto di lavoro subordinato (borse lavoro, lsu, ecc.). L’obbligo sussiste in capo al soggetto ospitante. Si precisa, però, che nulla vieta che la comunicazione sia effettuata in sua vece dal soggetto promotore.**
L’obbligo costituisce un’estensione del principio sancito per il settore edile dall’art. 36/bis, comma 3, della Legge 248/2006.
N.B. Il termine di comunicazione scade alle ore 24.00 del giorno antecedente a quello di effettiva instaurazione del rapporto di lavoro e nulla rileva se trattasi di giorno festivo. L’avvenuto adempimento deve essere provato dal datore di lavoro mediante documentazione da cui si possa evincere la data certa in cui la trasmissione è stata effettuata.
In caso di urgenza connessa ad esigenze produttive la comunicazione può essere effettuata entro i 5 giorni successivi, fermo restando l’obbligo di effettuare entro il giorno antecedente, mediante comunicazione con data certa di trasmissione, una prima informativa al Centro per l’Impiego limitata alla data di inizio della prestazione ed alle generalità del lavoratore e del datore di lavoro (vedi modulo Assunzioni d’urgenza).
Restano escluse dall’obbligo di comunicazione preventiva solo le assunzioni effettuate a causa di “forza maggiore” ovvero a causa di avvenimenti di carattere straordinario che il datore di lavoro non avrebbe potuto oggettivamente prevedere: per esempio gli eventi naturali catastrofici (incendi, alluvioni, terremoti, ecc.). In tali casi la comunicazione di assunzione deve essere effettuata entro il primo giorno utile e, comunque, non oltre il 5° giorno. Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, rispondendo in data 11.07.2007 ad un interpello della Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo di Roma, ha chiarito che la fattispecie di cui all’art. 10, comma 3, del D.Lgs. 368/2001 - ovvero l’assunzione diretta di manodopera, nei settori del turismo e dei pubblici esercizi, per l’esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a 3 giorni, determinata dai contratti collettivi stipulati con i sindacati locali o nazionali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale – rientra nell’ipotesi di assunzione determinata da “forza maggiore” o da “avvenimenti di carattere straordinario”, la cui comunicazione potrà pertanto essere contestuale o successiva e senza essere preceduta dalla preliminare nota informativa sintetica.
N.B. Il Governo, con Decreto Legge n. 147/2007, convertito nella Legge n. 176/2007, ha disposto che le istituzioni scolastiche provvedano alla comunicazione, ai Centri per l’Impiego, dell’instaurazione, trasformazione, variazione o cessazione del rapporto di lavoro entro il termine dei 10 giorni successivi all’evento.
La comunicazione di cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato oppure la diversa data di cessazione dei rapporti di lavoro a termine (precedentemente comunicata all’atto dell’assunzione) dovrà essere effettuata al Centro per l’Impiego territorialmente competente entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento. Restano valide le disposizioni previste da normative speciali quali quelle del collocamento mirato la cui cessazione, ai sensi di quanto disposto dall’art. 10 della Legge 68/99, deve essere effettuata entro 10 giorni dalla data della stessa.
Le Agenzie per il lavoro autorizzate alla somministrazione di manodopera possono effettuare le comunicazioni di assunzione, cessazione e proroga dei lavoratori somministrati entro il giorno 20 del mese successivo alla data di assunzione (ovvero di proroga o cessazione). Le comunicazioni effettuate dalle Agenzie per il lavoro devono essere inviate al Centro per l’Impiego competente per il territorio ove è ubicata la “sede operativa” dell’Agenzia stessa.
** Con riferimento alla comunicazione inerente l'instaurazione dei tirocini si precisa che, qualora la convenzione con l'azienda venga stipulata dal Centro per l'Impiego (quale soggetto promotore), il soggetto ospitante è comunque tenuto ad effettuare la comunicazione entro il giorno antecedente l'inizio del tirocino. Sono esclusi dall’obbligo di comunicazione i tirocini promossi da soggetti ed istituzioni formative (Università, Istituti scolastici, Centri di formazione professionale operanti in regime di convenzione con la Regione o la Provincia) a favore dei propri studenti ed allievi frequentanti con la finalità di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro (deve trattarsi di tirocini svolti all’interno del periodo di frequenza del corso di studi o del corso di formazione). |