| Normativa e Contratti: I nuovi contratti di lavoro |
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LAVORO INTERMITTENTE
Il Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008 ha abrogato i commi 45/47/48/49/50 dell'art. 1 della Legge 247 del 24.12.2007 (“Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività”) che aveva abolito, con effetto dal 1° gennaio 2008, il contratto di lavoro intermittente disciplinato dagli artt. 33-40 del D.Lgs. 276/2003.
Pertanto, a decorrere dal 25 giugno 2008, trova nuovamente applicazione la disciplina relativa al "lavoro intermittente" o "a chiamata".
Il “lavoro intermittente” o “job on call”, introdotto dal D.Lgs. n. 276/03 (emanato in attuazione della Legge n. 30/03 – Legge Biagi), si configura come il contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro per lo svolgimento di prestazioni di lavoro a carattere discontinuo o intermittente.
Tale contratto può essere stipulato sia a tempo indeterminato che a tempo determinato.
La norma prevede due situazioni in relazione alle quali è possibile stipulare contratti di lavoro intermittente: l’una riferita ai lavoratori che possono essere assunti e l’altra riferita alle attività da svolgere con questo tipo di contratto.
Dal punto di vista soggettivo, e quindi indipendentemente dalle attività da svolgere, è possibile stipulare un contratto di lavoro intermittente, in via sperimentale, con soggetti con meno di 25 anni di età e con lavoratori con più di 45 anni di età anche se pensionati.
Dal punto di vista oggettivo, invece, il Decreto Legislativo n. 276/03 prevede la possibilità di stipulare contratti di lavoro intermittente solamente nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale nonché per periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno.
In assenza di apposito intervento da parte dell’autonomia contrattuale collettiva il Ministero del Lavoro è intervenuto ad individuare con proprio Decreto i casi in cui è ammissibile il ricorso al lavoro intermittente: il Decreto Ministeriale del 23/10/2004 rinvia infatti, a questo proposito, alle tipologie di attività elencate nella tabella allegata al Regio Decreto n. 2657 del 1923. Si precisa però che le attività ivi indicate devono essere considerate come parametro di riferimento oggettivo per sopperire alla mancata individuazione da parte della contrattazione collettiva: questo significa che i requisiti dimensionali e le altre limitazioni alle quali il Regio Decreto fa riferimento (x es. autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro) non operano ai fini dell’individuazione della tipologia di attività lavorativa oggetto del contratto di lavoro intermittente. |
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Tabella/elenco tipologia di attività (Regio Decreto 2657 del 1923) |
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LAVORO RIPARTITO
Il “lavoro ripartito” o “ job sharing” , disciplinato dal Decreto Legislativo n. 276/03, è uno speciale contratto di lavoro mediante il quale due lavoratori assumono in solido l’adempimento di un’unica ed identica obbligazione lavorativa.
Fermo restando il vincolo di solidarietà tra le parti, ogni lavoratore resta personalmente e direttamente responsabile dell’adempimento dell’intera obbligazione lavorativa; ciò significa che l’adempimento da parte di uno solo di essi della quota parte di prestazione non assolve l’obbligo assunto.
Fatte salve diverse intese tra le parti contraenti o previsioni dei contratti collettivi, i lavoratori hanno la facoltà di determinare discrezionalmente ed in qualsiasi momento sostituzioni tra di loro, nonché di modificare consensualmente la collocazione temporale dell’orario di lavoro; in questo caso, ovviamente, il rischio dell’impossibilita’ di adempiere alla prestazione da parte di uno dei coobbligati e’ posto in capo all’atro coobbligato.
Eventuali sostituzioni da parte di terzi, nel caso di impossibilità di uno o di entrambi i lavoratori coobbligati, sono vietate, e possono essere ammesse solo previo consenso del datore di lavoro.
Salvo diversa intesa tra le parti contraenti, le dimissioni o il licenziamento di uno dei lavoratori coobbligati comportano l’estinzione dell’intero vincolo contrattuale. Tale disposizione non si applica nel caso in cui, su richiesta del datore di lavoro, l’altro coobbligato si renda disponibile ad adempiere l’obbligazione lavorativa, interamente o parzialmente: in tal caso il contratto di lavoro ripartito si trasforma in un normale contratto di lavoro subordinato.
La regolamentazione del lavoro ripartito è demandata alla contrattazione collettiva nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge. In assenza di contratti collettivi trova applicazione la normativa generale del lavoro subordinato in quanto compatibile con la particolare natura del rapporto di lavoro ripartito.
Il lavoratore coobbligato non deve ricevere, per i periodi lavorati, un trattamento economico e normativo meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello, a parità di mansioni svolte. |
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LAVORO A PROGETTO
Il Decreto Legislativo n. 276/03 stabilisce che i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ex art. 409, n. 3 del c.p.c. devono essere riconducibili ad uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso, determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l’organizzazione del committente ed indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa.
Sono esclusi dal campo di applicazione del “lavoro a progetto” i seguenti casi:
- i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con le pubbliche amministrazioni;
- gli agenti e rappresentanti di commercio, per i quali resta ferma la vigente disciplina;
- le professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto;
- i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese ed utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate ed agli enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI, come individuate e disciplinate dall’art. 90 della Legge n. 289/02;
- i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società ed i partecipanti a collegi e commissioni;
- coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia;
- le prestazioni occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a 30 giorni nel corso dell’anno solare con lo stesso committente e che comportino un compenso complessivo non superiore a 5.000 euro percepito nel medesimo anno solare, sempre con lo stesso committente (si tratta di collaborazioni coordinate e continuative per le quali si è ritenuto non fosse necessario il riferimento al progetto in considerazione della loro esigua “portata”).
Il progetto consiste in un’attività produttiva ben definita e funzionalmente collegata alla realizzazione di un determinato risultato finale, al quale il collaboratore partecipa direttamente con la sua prestazione. Il progetto può essere connesso all’attività principale od accessoria dell’impresa. L’individuazione del progetto da dedurre nel contratto compete al committente; le valutazioni e scelte tecniche, organizzative e produttive relative al progetto sono insindacabili.
Il programma di lavoro consiste invece in un’attività alla quale non è direttamente riconducibile un risultato finale. Infatti il programma di lavoro o la fase di esso si caratterizzano per la produzione di un risultato solo parziale e destinato ad essere integrato, in vista della realizzazione di un risultato finale, da altri risultati parziali.
Il contratto di lavoro a progetto deve essere stipulato in forma scritta: è una forma richiesta ai fini della prova (ad probationem) e non anche ai fini della validità del contratto (ad substantiam).
Lo stesso progetto o programma di lavoro può essere oggetto di successivi contratti con lo stesso collaboratore, il quale può anche essere impiegato successivamente per diversi progetti o programmi aventi contenuto del tutto differente.
Tuttavia i rinnovi del contratto relativi allo stesso progetto, così come i nuovi progetti in cui venga impiegato lo stesso collaboratore, devono presentare, autonomamente considerati, i requisiti previsti dalla legge.
I compensi corrisposti ai lavoratori a progetto devono essere proporzionati alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato ed hanno quale riferimento i compensi corrisposti per analoghe professionalità, anche sulla base dei contratti collettivi nazionali di riferimento (innovazione introdotta dalla Legge n. 296 del 27.12.2006 – Legge finanziaria per il 2007 – che ha modificato il D.Lgs. 276/2003, il quale prevedeva come riferimento i compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo sul luogo di esecuzione del rapporto).
Per quanto riguarda il trattamento fiscale e previdenziale del lavoro a progetto, in assenza di espressa previsione della legge, si deve ritenere che rimanga invariata sia la qualificazione fiscale dei redditi prodotti (assimilati a quelli di lavoro dipendente) sia l’obbligo d’iscrizione all’apposita gestione separata dell’INPS con le attuali modalità previste per i collaboratori coordinati e continuativi.
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LAVORO ACCESSORIO
Il “lavoro occasionale accessorio” è stato introdotto dal D.Lgs. n. 276/03 con l’obiettivo di far emergere il sommerso che caratterizza talune prestazioni di lavoro tutelando maggiormente lavoratori che altrimenti opererebbero senza alcuna protezione. |
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