I CONTRATTI A TERMINE
I rapporti di lavoro a tempo determinato sono disciplinati dal Decreto Legislativo n. 368/01 il quale prevede che l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato sia consentita per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo. Si tratta di una clausola generale ed aperta la cui funzione è quella di consentire l’utilizzazione flessibile dell’istituto in base alle specifiche e variabili esigenze di ciascun datore di lavoro.
Le ragioni da cui deriva l’apposizione del termine devono essere specificate in via preventiva dal datore di lavoro nel contratto stipulato e devono rispondere ai requisiti dell’oggettività; a tale proposito bisogna precisare che la ragione addotta deve sussistere al momento della stipulazione del contratto: la sopravvenuta stabilità dell’esigenza non può incidere sulla legittimità dell’apposizione del termine.
Tra le causali che il datore di lavoro può addurre il decreto comprende anche le ragioni di carattere sostitutivo: in questo caso l’apposizione del termine può risultare direttamente o indirettamente, ovvero con un semplice rinvio al momento del futuro rientro del lavoratore sostituito.
L’apposizione del termine e’ da considerarsi inefficace se non risulta da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni dello stesso: la mancanza della forma scritta comporta la nullità della clausola relativa al termine, con la conseguenza che il contratto si considera a tempo indeterminato.
Copia dell’atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro 5 giorni lavorativi dall’inizio della prestazione.
La scrittura non e’ tuttavia necessaria qualora la durata del rapporto di lavoro, puramente occasionale, non sia superiore a 12 giorni di calendario ne’, ovviamente, per le assunzioni dei dirigenti e del personale addetto ai settori esclusi dall’ambito di applicazione del decreto.
E’ prevista una disciplina aggiuntiva per le aziende del settore del trasporto aereo e per le aziende esercenti i servizi aereoportuali.
Il legislatore non ha stabilito a priori un limite di durata dei contratti a tempo determinato; l’unico limite di durata e’ quello desumibile dalla causale di assunzione dedotta in contratto all’atto della stipulazione.
Ci sono poi normative che prevedono predeterminazioni temporali per alcuni contratti a termine.
Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a 3 anni. In questo caso la proroga e’ ammessa una sola volta, a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto e’ stato stipulato. Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a temine non potrà superare i tre anni.