IL CONTRATTO DI INSERIMENTO
Il contratto di inserimento, introdotto dal D.Lgs. n. 276/03 (attuativo della Legge n. 30/03 – Legge Biagi) sostituisce il contratto di formazione e lavoro.
Il nuovo tipo di contratto è definito come un contratto di lavoro a tempo determinato destinato a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l’inserimento ovvero il reinserimento delle seguenti categorie di soggetti:
a) persone di età compresa tra i 18 ed i 29 anni;
b) disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni (compiuti): in stato di disoccupazione da oltre 12 mesi ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 297/02;
c) lavoratori ultracinquantenni che siano privi di un posto di lavoro;
d) lavoratori che desiderino riprendere un’attività lavorativa dopo almeno 2 anni di inattività;
e) donne, di qualsiasi età, residenti in un’area geografica in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile (definite con Decreto del Ministero del Lavoro del 13.11.2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29.12.2008)**;
f) persone riconosciute affette da un grave handicap fisico, mentale o psichico (ai sensi di quanto previsto dalla normativa nazionale: Legge n. 104/92 e Legge n. 68/99).
**L’art. 1 del Decreto Ministeriale sopra citato, identifica, per l’anno 2008, come aree territoriali di cui all’art. 54, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n.276/03 tutte le Regioni e le Province autonome.
Per l’assunzione è necessaria è la definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, le cui modalità sono definite dalla contrattazione collettiva a livello nazionale/territoriale/aziendale. Tale progetto ha lo scopo di delineare un percorso di concreto adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, prevedendo un minimo di 16 ore di formazione teorica. Per quanto riguarda la forma ed i contenuti dei progetti individuali di inserimento le parti devono attenersi alle prescrizioni dell’autonomia privata collettiva applicabile.
I contratti di inserimento possono essere stipulati dai seguenti datori di lavoro:
a) enti pubblici economici, imprese e loro consorzi;
b) gruppi di imprese;
c) associazioni professionali, socio-culturali, sportive;
d) fondazioni;
e) enti di ricerca, sia pubblici che privati;
f) organizzazioni ed associazioni di categoria (sono esclusi gli studi professionali, anche costituiti in forma associata).
L'accordo interconfederale dell'11/02/04 ha ammesso il contratto di inserimento in tutti i settori produttivi.
La disciplina in materia di contratti di formazione e lavoro continua a trovare applicazione esclusivamente nei confronti della pubblica amministrazione, fatto salvo quanto previsto relativamente alla concessione delle agevolazioni contributive.
Il contratto d’inserimento non può avere una durata inferiore a 9 mesi e superiore a 18, elevabili a 36 mesi per le persone affette da un grave handicap fisico, mentale o psichico. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi nazionali, territoriali od aziendali, al contratto di inserimento si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al D.Lgs n. 368/01 relativo alla disciplina dei contratti a termine.
In attesa della riforma degli incentivi all'occupazione si applicano quelli previsti dalla normativa in vigore in materia di contratti di formazione lavoro, ad esclusione della tipologia rappresentata da persone tra 18 e 29 anni:
• Aziende artigiane: i contributi sono dovuti nella misura prevista per gli apprendisti;
• Aziende non artigiane ubicate in aree svantaggiate del centro-nord (con un tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale): come sopra;
• Aziende del settore commerciale e turistico con meno di 15 dipendenti: sgravi contributivi del 40%;
• Altre aziende e datori di lavoro non imprenditori: sgravi contributivi del 25%.