Normativa e Contratti: Apprendistato


IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO

Il contratto di apprendistato è un particolare contratto di lavoro cosiddetto "a causa mista" che, accanto ai contenuti propri del rapporto di lavoro subordinato, ha l'ulteriore finalità di consentire all'apprendista di conseguire una "qualificazione professionale". È rivolto ai giovani di 16 anni di età, che abbiano assolto l'obbligo scolastico secondo la normativa scolastica in vigore, fino ad un'età massima di 24 anni compiuti, elevabile a 26 se disabili. E’ prevista un’ulteriore elevazione a 29 anni nel settore artigiano per qualifiche ad elevato contenuto professionale previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

La durata è stabilita dai CCNL: non può comunque essere inferiore a 18 mesi e superiore a 4 anni. Nel settore artigiano il limite massimo può essere elevato a 5 anni.
Il contratto di apprendistato può essere utilizzato dai datori di lavoro operanti in ogni settore, compresa l'agricoltura.
Il numero delle assunzioni non può superare la quantità dei lavoratori qualificati o specializzati presenti in azienda. L'imprenditore che non ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o ne ha meno di tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre.

N.B. La legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge finanziaria per il 2007) stabilisce che, dal 1° gennaio 2007, la contribuzione a carico dei datori di lavoro che assumono apprendisti venga elevata al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Per le imprese artigiane e non artigiane con un numero di addetti fino a 9 la contribuzione è dell’1,5% nel primo anno e del 3% nel secondo anno, fermo restando il livello di aliquota del 10% per gli anni successivi al secondo.
La riduzione contributiva è mantenuta per i 12 mesi successivi alla trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.
Il lavoratore - apprendista deve partecipare ad iniziative formative (esterne ed interne all'impresa) per un minimo di 120 ore annue. Il datore di lavoro deve affiancare l'apprendista con un tutor con formazione e competenze adeguate.
Il D.Lgs. n. 276/03, attuativo della Legge n. 30/03 (cosiddetta Legge Biagi) ha introdotto una nuova disciplina del contratto di apprendistato, al momento attuabile con riferimento a 2 delle 3 tipologie previste.
Con la riforma introdotta dal D.Lgs. n. 276/2003 sono rinvenibili, sostanzialmente, tre tipologie di apprendistato:

  • apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione (art. 48): rivolto agli adolescenti che abbiano compiuto i 16 anni di età e finalizzato, nel più generale ambito dell'assolvimento dell'obbligo formativo per almeno 12 anni e comunque fino al compimento del 18° anno, al conseguimento di una qualifica professionale ai sensi della legge n. 53/03 (cosiddetta Legge Moratti) - ha durata non superiore a tre anni;
  • apprendistato professionalizzante (art. 49): rivolto ai soggetti di età compresa tra 18 e 29 anni e finalizzato al conseguimento di una qualificazione professionale attraverso una formazione sul lavoro, ossia mediante l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali - l’assunzione può essere effettuata fino al compimento del trentesimo anno di età (ovvero fino a 29 anni e 364 giorni) - ha durata non superiore a sei anni (compresi, se presenti, i periodi di apprendistato svolti nell'ambito della prima tipologia);
  • apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione (art. 50): rivolto ai soggetti di età compresa tra 18 e 29 anni e finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di livello secondario, universitario o dell’alta formazione nonché per i dottorati di ricerca - ha durata definita dalle Regioni in accordo con le associazioni territoriali dei datori e dei prestatori di lavoro, le università e le altre istituzioni formative.

Tra le nuove tipologie previste, l’apprendistato professionalizzante è quello destinato a sostituire la vecchia forma del contratto. In attesa della Legge regionale che dia attuazione alla nuova disciplina dell’apprendistato professionalizzante la regolamentazione dello stesso è rimessa ai CCNL, purché questi abbiano determinato direttamente o indirettamente (mediante il rinvio agli Enti bilaterali ovvero a prassi codificate dall’Isfol) gli elementi minimi di erogazione e di articolazione della formazione. Bisogna però precisare che, ai fini della piena ed immediata operatività dell’istituto, restano in vigore le sperimentazioni regionali in atto, in considerazione del fatto che il D.Lgs. n. 276/03 affida in via prioritaria alle Regioni la disciplina dell’istituto.
L’immediata operatività dei nuovi limiti di età previsti per l’apprendistato professionalizzante opera unicamente con riferimento a quei CCNL che abbiano disciplinato compiutamente il nuovo contratto. In questi casi viene a decadere la vigenza della Legge n. 196/97.
In relazione all’apprendistato professionalizzante il D.Lgs. n. 276/03 prevede 120 ore annue di “formazione formale”, interna od esterna all’azienda. Per “formazione formale” si intende la formazione effettuata attraverso strutture formative accreditate oppure all’interno dell’impresa  stessa, secondo percorsi strutturati di formazione “on the job” e in affiancamento, valutabili e certificabili secondo le modalità che sono definite nelle sperimentazioni regionali in atto o che saranno definite dalle future normative regionali. Resta peraltro ancora valida la distinzione tra competenze trasversali e tecnico-professionali di cui alla Legge n. 196/97.

La Legge n. 196/97 rimane applicabile per i giovani di età compresa tra 16 e 18 anni, per i quali non risulta ancora utilizzabile l’apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione in attesa della implementazione della delega di cui alla Legge n. 53/03 relativa alla riforma del sistema di istruzione e del sistema di istruzione e formazione professionale. Per la parte economica e normativa e riguardo ai contenuti formativi sono ad essi applicabili le disposizioni dei CCNL che disciplinano la precedente tipologia di apprendistato, in quanto compatibili.

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