Normativa e Contratti: Altre forme di lavoro autonomo


Collaborazione occasionale
Associazione in partecipazione agli utili

COLLABORAZIONE OCCASIONALE

CARATTERISTICHE
Le attività di lavoro autonomo di tipo occasionale trovano il loro fondamento giuridico nel “contratto d’opera”, definito dall’art. 2222 del codice civile come il contratto con il quale “una persona si obbliga a compiere, verso un corrispettivo, un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”.
Il lavoratore occasionale, pertanto, svolge la sua attività in modo autonomo, senza alcuna continuità nella esecuzione delle prestazioni e senza nessun coordinamento con la organizzazione del committente. In questo tipo di collaborazione, quindi, il collaboratore agisce in assenza di rischio economico, non ha vincoli di orario e la sua attività è solo di supporto al raggiungimento degli obiettivi del committente.

N.B.: le collaborazioni occasionali vere e proprie (prestazioni d’opera di cui all’art. 2222 del c.c.) esulano sia dai limiti temporali che da quelli reddittuali previsti dall’art. 61, comma 2 del D.Lgs. n. 276/03 relativamente alla definizione di collaborazioni di tipo occasionale, in quanto si configura come differente il tipo di prestazione effettuata, che non presenta l’elemento della coordinazione della prestazione con l’organizzazione del committente.

ASPETTI FISCALI
Il lavoratore occasionale presta la sua attività dietro pagamento di un corrispettivo assoggettato a ritenuta d’acconto del 20%. Naturalmente il pagamento della ritenuta di acconto non esaurisce tutti gli obblighi fiscali del collaboratore che dovrà pagare, all’atto della dichiarazione dei redditi sui propri guadagni complessivi, l’integrazione dell’aliquota IRPEF legata ai diversi scaglioni di reddito (qualificato come reddito di lavoro autonomo).

TUTELA PREVIDENZIALE
Le collaborazioni occasionali sono sottratte agli obblighi contributivi previsti per le collaborazioni coordinate e continuative, salvo il caso in un cui il compenso complessivamente percepito nell’arco dell’anno sia superiore a 5.000 euro. L’art. 44, comma 2, del Decreto Legge n. 269/03 convertito, con modificazioni, nella Legge n. 326/03 (Decreto collegato alla Legge finanziaria per il 2004) ha infatti stabilito che, dal 01/01/04, i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale debbano iscriversi alla gestione separata prevista per i co.co.co. qualora il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore all’importo di 5.000 euro. Per il versamento del contributo si applicano le modalità ed i termini previsti per i co.co.co. iscritti alla gestione separata. Sono identiche anche le aliquote contributive, i cui importi sono stati aggiornati al 1° gennaio 2008 con la Legge n. 247 del 24.12.2007 (“Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività”). Pertanto i nuovi importi in vigore dal 01/01/08 sono i seguenti:

  1. 24,72% per le persone non iscritte ad altra gestione pensionistica obbligatoria (di cui il 24% per l’assicurazione I.V.S. e lo 0,72% di contribuzione aggiuntiva per malattia, maternità ed assegni familiari: 0,50% previsto dalla Legge 449/1997 con l’aggiunta dell’aliquota dello 0,22% prevista dal D.M. del 12.07.2007). Tale aliquota del 24% salirà ulteriormente al 25% nel 2009 e al 26% a partire dal 2010;
  2. 17% per i titolari di pensione (diretta o indiretta) e gli iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria.

L’onere contributivo è posto per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del collaboratore.

COMPATIBILITÀ CON LO STATO DI DISOCCUPAZIONE
A partire dal 30/01/03 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 297/02) lo svolgimento di attività di lavoro autonomo (e quindi anche lo svolgimento di collaborazioni occasionali riconducibili al contratto d’opera di cui all’art. 2222 del c.c.) comporta la perdita dello stato di disoccupazione qualora il reddito derivante dal rapporto di lavoro sia superiore all’importo lordo annuo di 4.500 euro (4.800 euro dal 01.01.2007) – limite reddituale previsto per la conservazione dello stato di disoccupazione con riferimento ai redditi di lavoro autonomo.

PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO PREVISTE CON IL LAVORO OCCASIONALE
L’INPS, con Circolare n. 41 del 13/03/06, ha chiarito una serie di problemi concernenti le prestazioni a sostegno del reddito relative alle nuove tipologie contrattuali disciplinate dal D.Lgs. n. 276/03.
Per quanto riguarda il lavoratore autonomo occasionale, soggetto all’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata qualora il reddito annuo derivante da tale attività sia superiore all'importo di 5.000 euro, se obbligato al versamento della relativa maggiorazione contributiva dello 0,72% ha diritto alla corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare secondo la disciplina prevista per i lavoratori iscritti a tale Gestione. Al di sotto del limite reddituale di 5.000 Euro, non essendo previsto l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata, non può essere riconosciuto l’assegno.
Lo stesso discorso vale per la tutela riguardante la malattia e la maternità che, ovviamente, spetta soltanto ai lavoratori autonomi occasionali soggetti all’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata, con conseguente applicazione del trattamento spettante ai lavoratori iscritti alla suddetta Gestione. Al di sotto del limite reddituale di 5.000 euro tali lavoratori sono esclusi dall’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata, né possono essere iscritti alle diverse Gestioni dei lavoratori autonomi in assenza del carattere della professionalità (ovvero della stabilità ed abitualità) dell’attività svolta: pertanto nessuna tutela di malattia e maternità può essere loro riconosciuta.
Le giornate di attività svolte a titolo di lavoro autonomo occasionale non sono utili né per il diritto né per la misura delle prestazioni di disoccupazione. I lavoratori occasionali, in quanto lavoratori “non subordinati”, sono esclusi dall’applicazione della normativa in materia di cassa integrazione guadagni.


ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

CARATTERISTICHE
Il contratto di associazione in partecipazione è previsto dall’art. 2549 del codice civile, il quale dispone che:
“con il contratto di associazione in partecipazione l’associante attribuisce all’associato una partecipazione agli utili della sua impresa verso il corrispettivo di un determinato apporto”.
Con questa forma di contratto solitamente il prestatore apporta la propria manodopera e la sua retribuzione avverrà appunto con una partecipazione percentuale agli utili dell’impresa.

Allo scopo di evitare fenomeni elusivi della disciplina di legge e di contratto collettivo, il D.Lgs. n. 276/03 (attuativo della cosiddetta “Legge Biagi”) stabilisce che, in caso di rapporti di associazione in partecipazione agli utili resi senza un’effettiva partecipazione ed adeguate erogazioni a chi lavora, il prestatore ha diritto ai trattamenti contributivi, economici e normativi previsti dalla legge e dai CCNL per il lavoro subordinato svolto nella posizione corrispondente dello stesso settore di attività, salvo il caso in cui il datore di lavoro non dimostri, con adeguate documentazioni, che la prestazione rientra in una delle tipologie di lavoro disciplinate dal decreto medesimo, ovvero in un contratto di lavoro subordinato speciale o in un contratto nominato di lavoro autonomo o altro contratto previsto dall’ordinamento.

TUTELA PREVIDENZIALE
Per gli associati in partecipazione agli utili è obbligatoria l’assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro.

Per quanto riguarda la tutela previdenziale, inoltre, l’art. 43, comma 7, del Decreto Legge n. 269/03 convertito, con modificazioni, nella Legge n. 326/03 (Decreto collegato alla Legge finanziaria per il 2004), come modificato dall’art. 1, comma 157, della Legge n. 311/04 (Legge finanziaria per il 2005), ha previsto che gli associati in partecipazione agli utili non iscritti ad albi professionali debbano iscriversi, a partire dal 01/01/04, alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della Legge n. 335/95 (gestione prevista per i collaboratori coordinati e continuativi). Gli importi delle aliquote contributive degli iscritti alla gestione separata sono stati aggiornati al 1° gennaio 2008 dalla la Legge n. 247 del 24.12.2007 (“Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività”). Pertanto i nuovi importi in vigore dal 01/01/08 sono i seguenti:

  1. 24,72% per le persone non iscritte ad altra gestione pensionistica obbligatoria (di cui il 24% per l’assicurazione I.V.S. e lo 0,72% di contribuzione aggiuntiva per malattia, maternità ed assegni familiari: 0,50% previsto dalla Legge 449/1997 con l’aggiunta dell’aliquota dello 0,22% prevista dal D.M. del 12.07.2007). Tale aliquota del 24% salirà ulteriormente al 25% nel 2009 e al 26% a partire dal 2010;
  2. 17% per i titolari di pensione (diretta o indiretta) e gli iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria.

La contribuzione è posta per il 55% a carico dell’associante e per il 45% a carico dell’associato. Per il versamento del contributo si applicano le stesse modalità e gli stessi termini previsti per i collaboratori.

I soggetti tenuti all’iscrizione devono comunicare all’INPS, all’inizio dell’attività lavorativa, la tipologia dell’attività stessa, i propri dati anagrafici, il codice fiscale ed il proprio domicilio.

COMPATIBILITÀ CON LO STATO DI DISOCCUPAZIONE
A partire dal 30/01/03 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 297/02) lo svolgimento di attività di lavoro autonomo (e quindi anche l’associazione in partecipazione agli utili con conferimento di prestazioni lavorative) comporta la perdita dello stato di disoccupazione qualora il reddito derivante dal rapporto di lavoro sia superiore all’importo lordo annuo di 4.500 euro (4.800 euro dal 01.01.2007) – limite reddituale previsto per la conservazione dello stato di disoccupazione con riferimento ai redditi di lavoro autonomo.