Piano di Formazione per gli Apprendisti - seconda annualità 2006/2007 - Come Aderire

IMPRESE CHE INTENDONO ADERIRE AL PIANO DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI FINANZIATO DALLA REGIONE

L’impresa che intende aderire al Piano regionale, deve presentare all’ente di formazione (soggetto attuatore) a cui l’Amministrazione provinciale ha affidato la realizzazione dell’attività formativa formale adesione al piano tramite il modello Scheda iscrizione predefinito.
Il soggetto attuatore trasmette alla Provincia, entro 30 (trenta) giorni dall’adesione dell’impresa, il Piano Formativo Individuale - di dettaglio, elaborato in raccordo con l’impresa stessa, mediante apposito format predisposto d’intesa con le Parti Sociali Allegato E1. Qualora l’impresa intenda realizzare internamente la formazione formale relativa alle competenze tecnico-professionali, è necessario allegare apposita dichiarazione di capacità formativa interna Allegato B1.
La Provincia valuta i Piani Formativi Individuali di dettaglio entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, richiedendone l’eventuale integrazione.
L’elaborazione del Piano Formativo Individuale di dettaglio da parte del Soggetto Attuatore in raccordo con l’impresa e la successiva validazione di esso da parte della Provincia sarà effettuata sulla base dell’ordine cronologico con cui le aziende aderiscono all’offerta formativa.
La formazione formale esterna è avviata dal Soggetto Attuatore successivamente alla validazione del Piano Formativo Individuale di dettaglio da parte dell’ Amministrazione provinciale, formando aule composte da almeno 12 allievi ciascuna.
In caso di profilo formativo non previsto nel catalogo formativo, e tuttavia ricompreso tra quelli individuati nell’ambito:

  1. dei CCNL che disciplinano l’apprendistato professionalizzante,
  2. nel repertorio dei profili elaborato dall’ISFOL e validato dalla Commissione nazionale ex D.M. 179/1999;
  3. nell’ambito delle indagini sui fabbisogni formativi svolte dagli Enti Bilaterali;
  4. nel repertorio dei profili formativi definiti da accordi territoriali/aziendali.

l’impresa, in possesso di capacità formativa, può realizzare la formazione dell’Area formativa “Competenze tecnico – professionali” internamente.
L’impresa può quindi svolgere il ruolo di soggetto formatore nell’ambito della formazione formale purché la stessa venga svolta con modalità distinte da quelle finalizzate alla produzione di beni ed erogazione di servizi e purché sia garantita la disponibilità e l’utilizzo a fini formativi di locali, attrezzature, apparati e macchinari adeguati ai profili formativi e conformi alle normative vigenti, di risorse umane idonee al trasferimento delle competenze agli apprendisti, di tutor aziendali.
Si ricorda che la formazione dell’Area formativa “Competenze tecnico – professionali” internamente può essere avviata anche anteriormente rispetto alla formazione relativa all’Area delle “Competenze di base/trasversale” vedi Catalogo formativo.

MODALITÀ D’ISCRIZIONE
L’adesione degli apprendisti ai moduli formativi si completa tramite la consegna della scheda d’iscrizione al CISITA (Ente Capofila dell’ATS assegnataria dell’attività formativa) e la successiva compilazione dei relativi PFID.
La scheda d’iscrizione potrà essere consegnata a mano, inviata tramite lettera raccomandata A/R oppure inviata per fax ai seguenti recapiti:


CISITA FORMAZIONE SUPERIORE
Via del Molo 1/a – 19126 La Spezia
Tel. 0187 578411
Fax 0187 578444
Si ricorda che con la sottoscrizione della scheda d’iscrizione l’impresa si impegna, entro 30 giorni dall’invio della stessa, a predisporre, insieme al soggetto Attuatore (Ente di Formazione), il Piano Formativo Individuale di Dettaglio, pena l’esclusione dalla formazione finanziata.

Recapiti Enti di formazione


IMPRESE CHE NON INTENDONO ADERIRE AL PIANO DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI FINANZIATO DALLA REGIONE

Per le imprese che non intendono avvalersi dell’offerta formativa regionale a finanziamento pubblico come previsto dal presente Piano, e per coloro che, nel caso di regime regolato dal D.Lgs. 276/2003, avessero optato per la formazione “esclusivamente aziendale”, così come definito dall’art. 23 del decreto legge n. 112/2008, ma i cui contratti collettivi o gli enti bilaterali di riferimento non abbiamo determinato quanto previsto per la relativa attuazione, la formazione formale dovrà essere realizzata secondo le seguenti modalità:

  1. articolare la formazione formale:
  • nel caso di regime regolato dalla L.196/1997, secondo un percorso formativo pari almeno a 120 ore di formazione formale suddivise in 48 ore di competenze di base/trasversali e 72 ore in competenze tecnico-professionali;
  • nel caso di regime regolato dal D.Lgs. 276/2003, secondo un percorso formativo in base a quanto stabilito dal relativo CCNL applicato; nel caso il CCNL non lo specificasse, svolgere un percorso formativo pari almeno a 120 ore di formazione formale suddivise in 48 ore di competenze di base/trasversali e 72 ore in competenze tecnico-professionali;
  • optare di assumersi il ruolo di soggetto formatore in presenza di capacità formativa interna:
  • nel caso di regime regolato dalla L.196/1997 solo per la parte relativa alle competenze tecnico-professionali;
  • nel caso di regime regolato dal D.Lgs. 276/2003 sia per la parte relativa alle competenze di base/trasversali che per la parte relativa alle competenze tecnico professionali;
  • per la parte di formazione formale da svolgersi esternamente all’impresa, rivolgersi a soggetti aventi sedi formative accreditate per la macrotipologia C – Formazione continua e permanente, ai sensi della D.G.R. 965/2003 e ss. mm. ii.;
  • predisporre il Piano Formativo Individuale di dettaglio (PFID), sulla base del quale sarà realizzata la formazione formale; tale documento, integrativo del contratto di assunzione, non deve essere presentato alla Provincia di riferimento per la validazione; nel caso il CCNL applicato non lo prevedesse, deve essere utilizzato apposito format elaborato d’intesa con le Parti Sociali Allegato E2;
  • qualora l’impresa intenda realizzare internamente la formazione formale, allegare al suddetto Piano apposita dichiarazione di capacità formativa interna per le competenze di base/trasversali e/o per le competenze tecnico-professionali Allegato B2;
  • nel caso di assunzione, da parte dell’impresa, del ruolo di soggetto formatore in presenza di capacità formativa interna sia per le competenze di base/trasversali che per le competenze tecnico professionali, la formazione formale può essere riconosciuta solo se svolta successivamente alla data della delibera di approvazione del Piano di formazione degli apprendisti II annualità;
  • utilizzare per lo svolgimento della formazione formale interna, nel caso il CCNL applicato non lo prevedesse, il registro presenze e il calendario didattico, i cui format vengono di seguito allegati Allegato C e  Allegato D.

nell’espletamento della formazione interna, l’impresa, qualora il relativo CCNL non li prevedesse può avvalersi dei format predisposti dalla Regione Liguria.